Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’art. 7 del d.lgs n. 285/1992 stabilisce che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato può essere disposta dai comuni, con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e solo “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”, annulla un provvedimento dirigenziale che modifica sia l’estensione dell’area pedonale, sia le prescrizioni stabilite in precedenza dalla Giunta in punto individuazione dell’area pedonale, così esprimendo una valutazione discrezionale autonoma; la circostanza che il provvedimento incida sulla configurazione e sulle modalità di utilizzo dell’area pedonale esclude, infatti, che possa essere ricondotto alle competenze dirigenziali, trattandosi di un atto riservato alla Giunta comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 947 del 28 marzo 2024


Il TAR Milano, su ricorso del Comune di Milano, ha annullato la delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2043 del 31 luglio 2019, con la quale, in attuazione dell'art. 148 quater, co. 4, l.r. 6/2010, sono stati forniti gli indirizzi regionali per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni comunali sugli spazi demaniali, limitatamente alla parte in cui fissa, in via imperativa e puntuale, le specifiche premialità delle attività storiche e di tradizione da inserire nei bandi per l'assegnazione in concessione di spazi del demanio comunale, rilevando nella fattispecie una eccesiva compressione delle prerogative comunali in materia di gestione del beni pubblici e del commercio locali.


TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 942 del 28 marzo 2024


Il TAR Milano osserva che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all'autorità competente e il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo nei limiti della abnormità. Tuttavia in tema di modulazione della quantità e caratteristiche dimensionali degli autoveicoli circolanti e delle modalità spazio-temporali della circolazione, la stessa deve riguardare tutti gli operatori della categoria e in ogni caso non può contenere previsioni di favore per quelli che hanno sede nelle zone interessate dal divieto risultando intollerabile la salvaguardia di rendite di posizione, quale, in specie, quella degli operatori commerciali le cui imprese abbiano sede in un certo ambito territoriale o che siano destinatarie di deroghe da parte dei Comuni nei quali svolgono la propria attività (nella fattispecie, relativa alla strada statale Regina in provincia di Como, è stata ritenuta illegittima l’ordinanza nella parte in cui escludeva dalle limitazioni gli autobus appartenenti alle aziende che avevano sede legale e operativa nel territorio oggetto del divieto di transito).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 908 del 26 marzo 2024


Il TAR Milano precisa che la ratio dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lettera b), del TUE che prevede la gratuità degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari, è quella di favorire gli edifici unifamiliari, quindi la piccola proprietà immobiliare, meritevole di un trattamento contributivo differenziato per agevolare interventi di ristrutturazione o di limitato ampliamento di unità immobiliari destinate al soddisfacimento dei bisogni abitativi di una famiglia; insomma si tratta di un’esenzione da contributo per finalità di carattere eminentemente sociale, per garantire una decorosa sistemazione abitativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 719 del 13 marzo 2024


Il TAR Milano richiama la giurisprudenza secondo la quale la valutazione degli interventi oggetto di istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere complessiva e globale, non potendosi ammettere la parcellizzazione degli abusi ai fini della loro regolarizzazione poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione; deve, quindi, escludersi l’ammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario, giacché l’art. 36 cit. ha riguardo, appunto, all’intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera abusiva. Dall’altro, non è consentito il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione. La sanatoria “condizionata”, o “con prescrizioni”, contraddice infatti sul piano logico la previsione di legge nella misura in cui contiene in sé la negazione della “doppia conformità”, e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi qualora gli interventi volti a conformare gli abusi alla disciplina urbanistico-edilizia vengano apportati preliminarmente su iniziativa dello stesso richiedente il titolo in sanatoria, tanto più che le opere realizzate su manufatti abusivi partecipano della medesima natura di questi ultimi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 629 del 5 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime costituisce non una misura strumentale per consentire l’esecuzione della demolizione al Comune, bensì una sanzione autonoma che non può essere applicata nei confronti del proprietario estraneo al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento; aggiunge poi che, per le ipotesi di contratti che attribuiscono il godimento del bene quale ad esempio la locazione, il proprietario-concedente, di fronte all’inadempimento dell’occupante, non può certo agire in via diretta e immediata nei confronti di quest’ultimo, essendo precluse al proprietario condotte materiali per riottenere la disponibilità del bene (anzi, simili comportamenti potrebbero configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi degli articoli 392 e 393 c.p.).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 785 del 15 marzo 2024


Il TAR Milano condivide il principio giurisprudenziale secondo il quale le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti alle gare pubbliche emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali atti, spettando in via esclusiva all’Agenzia delle entrate il compito di esprimere il giudizio sulla regolarità fiscale dei concorrenti e non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali. Aggiunge il TAR che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti risponde allo scopo di ridurre i possibili arbitrii nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici, oltre che di garantire una maggiore certezza e speditezza delle procedure di affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2553 del 2 novembre 2023





Il TAR Brescia, nel respingere una censura inerente alla asserita illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza per mancata comunicazione dell’atto di avvio del relativo procedimento, ha ricordato che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241/1990 è necessaria in relazione alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità ma non in quella di occupazione d'urgenza; quest'ultima, infatti, presenta un carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti (nel caso di specie, l’amministrazione comunale aveva comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento espropriativo prima dell’adozione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; non era quindi necessario ripetere tale comunicazione prima dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, peraltro in presenza di una interlocuzione procedimentale già pienamente dispiegatasi nella fase procedimentale).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 226 del 19 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che l’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 non introduce una causa automatica e insuperabile di esclusione a carico del progettista che cumuli anche la qualità di appaltatore, determinando esclusivamente un regime di inversione normativa dell’onere della prova. In aderenza ai principi di derivazione eurounitaria, pertanto, deve essere consentito al soggetto che si trovi nella situazione di incompatibilità descritta dalla succitata norma di dimostrare che, nel caso di specie, non vi è stata violazione della par condicio dei concorrenti nella formulazione delle offerte, non si rilevano asimmetrie informative tra gli operatori economici, non sussiste il rischio reale di vedere falsata la concorrenza nell’ambito della procedura e, dalla redazione del progetto a base di gara, non gli è derivato alcun vantaggio competitivo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 2 novembre 2023


Il TAR Milano osserva che l’onere di provare l’esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono incombe sull’interessato, poiché egli solo può fornire atti, documenti ed elementi probatori inconfutabili che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca dell’abuso. Al riguardo non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, la quale dev’essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti. In altri termini, l’onere di dare piena prova del completamento delle opere entro la data utile ai fini del condono grava per intero sulla parte privata: tale onere non può, in particolare, considerarsi soddisfatto attraverso l’allegazione, a sostegno delle proprie affermazioni, di documenti privi di adeguata portata dimostrativa, né tantomeno una simile produzione documentale potrebbe trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, gravandola della prova contraria. Nelle controversie in materia edilizia, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, mentre la prova per testimoni è del tutto residuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 698 del 11 marzo 2024





Il TAR Brescia - in tema di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale - osserva che le scelte effettuate dalla p.a. sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano. Inoltre, nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 157 del 26 febbraio 2024


Osserva il TAR Milano che, a partire dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria 8 gennaio 1986 n. 1, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale la P.A., in sede di rinnovazione di qualunque atto amministrativo annullato in via giurisdizionale, è chiamata a effettuare un nuovo apprezzamento delle esigenze da soddisfare, prendendo in debita considerazione anche i nuovi elementi di fatto e di diritto eventualmente sopravvenuti al provvedimento impugnato nelle more del giudizio; unico sbarramento temporale al potere - dovere delle amministrazioni di prendere in conto le sopravvenienze normative consiste nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e della quale si deve dare esecuzione cristallizzando al momento della notificazione la regola del caso concreto, pur in presenza di nuove norme contrastanti, le quali restano inopponibili al vincitore in giudizio che chiede l'ottemperanza al giudicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 681 del 9 marzo 2024


Il TAR Milano osserva che il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza delle offerte stesse, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti. Per l'effetto, vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta, con conseguente impossibilità di ammettere il soccorso istruttorio con riferimento a documenti afferenti all’offerta tecnica o all’offerta economica. Per sanare carenze riguardanti l’offerta tecnica e l’offerta economica, le stazioni appaltanti possono tutt’al più intervenire con il soccorso procedimentale il quale, a differenza del soccorso istruttorio, non consente l’integrazione documentale, ma consente al concorrente che ha formulato un’offerta incompleta di fornire informazioni e chiarimenti che permettano alla stessa stazione appaltante di reperire negli atti da lui già prodotti i dati che sarebbero stati evincibili dal documento mancante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 693 del 11 marzo 2024


Il TAR Milano, appurato che la notifica del ricorso è stata effettuata a casella p.e.c. riportata nel registro INIPEC, ma non è andata a buon fine in quanto è stato generato l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta del ricevente, considera la notifica irrituale. Ritiene, quindi, che valorizzando sia le preminenti esigenze di tutela del diritto di difesa connesse all’effettiva conoscibilità degli atti, sia la sussistenza di uno specifico obbligo di diligenza in capo al mittente/notificante (che, con la ricezione della comunicazione di “casella piena”, ben potrebbe, e anzi dovrebbe, attivarsi per provvedere a notificare l’atto con le “modalità ordinarie”), sussista, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. come rimodulato dalla sent. C. cost. n. 148/21, il dovere del Giudice di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica con salvezza di ogni decadenza. Assegna, di conseguenza, un termine al ricorrente per l’esecuzione della rinnovazione della notifica (che potrà essere effettuata nuovamente via p.e.c. qualora vada a buon fine e dovrà, invece, essere rinnovata nelle modalità ordinarie, qualora si generi ancora l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 691 del 11 marzo 2024


Il TAR Brescia, in materia di affidamenti sotto soglia, ricorda che il decreto legge n. 76/2020 non prevedeva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. L’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, invece, contemplava la facoltà, sempre percorribile, per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie. L’art. 48 del nuovo Codice dei contratti, invece, consente alle stazioni appaltanti, per gli appalti di lavoro sotto soglia, di utilizzare le procedure ordinarie sulla base di una specifica motivazione idonea a evidenziare le ragioni di sicura attrazione dell’interesse di operatori esteri. Il perimetro applicativo della norma, sotto il profilo procedimentale, va naturalmente contemperato con le fondamentali esigenze di semplificazione posta a base della riforma. Ciò consente di affermare che un siffatto onere motivazionale sussista esclusivamente nelle ipotesi di contratti sotto soglia caratterizzati, in base a valutazioni ed accertamenti compiuti dalla stessa autorità procedente, dalla sicura presenza di un interesse transfrontaliero.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 165 del 4 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall'evidente travisamento dei fatti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 630 del 5 marzo 2024


Il TAR Milano osserva che, a fronte della modificazione in corso di gara di un elemento essenziale della medesima, l’Amministrazione deve rendere pubblici i nuovi atti di gara con le stesse modalità con cui sono stati resi pubblici gli atti originari, vale a dire secondo le regole di agli articoli 71, 72 e 73 del codice applicabili ratione temporis. Infatti, una variazione sostanziale degli atti di gara equivale di fatto all’indizione di una nuova gara, con tutte le necessarie conseguenze, anche in tema di pubblicità degli atti. Ogni diversa soluzione si porrebbe in contrasto con i principi nazionali ed euro-unitari che presiedono alla contrattualistica pubblica, fra cui quelli di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza di cui all’art. 30 dell’abrogato D.Lgs. n. 50 del 2016 e di cui agli articoli 2 (fiducia), 3 (accesso al mercato), 5 (buona fede e affidamento) e 10 (massima partecipazione), del vigente codice dei contratti pubblici, cioè il D.Lgs. n. 36 del 2023.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 651 del 7 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che le caratteristiche tecniche della fornitura devono essere enucleate dalla P.A. in modo tale da favorire la più ampia partecipazione alla gara, ferma restando la necessità di soddisfare appieno le esigenze della Stazione appaltante. L'Amministrazione procedente, in sede di elaborazione della lex specialis della gara, dovrà pertanto evitare di inserire requisiti che in modo irragionevole restringano la platea dei concorrenti ammessi, individuando specifiche non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno, ma tendenti in via esclusiva a limitare ex ante gli interlocutori. Da questa giurisprudenza si ricava quindi che le stazioni appaltanti possono prevedere quali requisiti minimi della fornitura soltanto elementi del prodotto che siano effettivamente rispondenti al soddisfacimento di un suo bisogno. Ne consegue che, se manca il nesso funzionale fra requisito e bisogno effettivo, la previsione che impone il requisito a pena di esclusione deve considerarsi illegittima. Inoltre, anche quando la sussistenza di questo nesso funzionale sia sussistente e la stazione appaltante si sia quindi avvalsa della facoltà di definire direttamente le specifiche tecniche strumentali al soddisfacimento di un suo bisogno, deve comunque ammettersi la possibilità per l’operatore economico di provare, con ogni mezzo, che le soluzioni proposte, seppur non esattamente conformi alle previsioni della lex specialis, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti prescritti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 616 del 4 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza ha escluso che i parcheggi pertinenziali obbligatori possano essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per la semplice ragione che, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente nell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - come modificato dall’art. 2 della l. n. 122 del 1989 - anziché in un'apposita disposizione, come quella dell’art. 9 della medesima l. n. 122 del 1989.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 610 del 4 marzo 2024


Il TAR Brescia precisa che la misura della rimessione in pristino ex art. 31, comma 2, del DPR 380/2001 è rafforzata dalla sanzione pecuniaria di cui al successivo comma 4-bis. Pur trattandosi di una sanzione pecuniaria, la sua funzione non si esaurisce nella fissazione del prezzo per la mancata demolizione, ma è rivolta al medesimo obiettivo dell’ordine di demolizione, ossia a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, creando un forte disincentivo ai comportamenti omissivi o inerti. Non può quindi operare l’attrazione nella competenza del giudice penale ex art. 24 della legge 689/1981, in quanto l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria collegata a tale ordine costituiscono strumenti inscindibili a disposizione dell’amministrazione per reprimere l’utilizzazione impropria del territorio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 101 dell’8 febbraio 2024.